Art. 230

Elenchi di paesi terzi e territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di esecuzione e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Elenchi di paesi terzi e territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di esecuzione e atti delegati 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire elenchi di paesi terzi e territori da cui deve essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, in base ai seguenti criteri: a) la legislazione in materia di sanità animale del paese terzo o del territorio interessato e le norme relative all'ingresso in tale paese o territorio di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da altri paesi terzi e territori; b) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio interessato circa l'efficace attuazione e il controllo della legislazione in materia di sanità animale di cui alla lettera a); c) l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese terzo o del territorio interessato; d) le procedure di certificazione sanitaria applicate nel paese terzo o nel territorio interessato; e) lo stato sanitario degli animali nel paese terzo o nel territorio interessato, o in zone e compartimenti dello stesso, per quanto riguarda: i) le malattie elencate e le malattie emergenti; ii) qualsiasi aspetto relativo alla sanità pubblica e a quella animale o riguardante la situazione ambientale nel paese terzo o territorio interessato, o in una zona o un compartimento dello stesso, che può comportare un rischio per la sanità pubblica o per quella animale o per lo stato ambientale dell'Unione; f) le garanzie che l'autorità competente del paese terzo o territorio interessato può fornire in merito alla conformità o all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell'Unione; g) la regolarità e la tempestività con cui il paese terzo o territorio interessato fornisce informazioni sulle malattie infettive o contagiose degli animali sul suo territorio all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in particolare le informazioni sulle malattie elencate nel codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici dell'OIE; h) i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo o territorio interessato; i) qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo o territorio interessato e i risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione sugli animali, sul materiale germinale e sui prodotti di origine animale in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   In attesa dell'adozione degli elenchi di cui al paragrafo 1, e a condizione che tali elenchi non siano stati stabiliti a norma degli atti legislativi dell'Unione di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri decidono da quali paesi terzi o territori è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei criteri per l'inserimento negli elenchi di paesi terzi o territori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a deroghe al paragrafo 2 del presente articolo che limitano la possibilità per gli Stati membri di decidere da quali paesi terzi e territori è autorizzato l'ingresso nell'Unione di una specie e categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, se necessario a causa del rischio che comporta tale specie e categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale.
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Art. 230 Regolamento (UE) 2016/429 — Elenchi di paesi terzi e territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di esecuzione e atti delegati | Portale Normativo