Art. 231 · Informazioni da inserire negli elenchi di paesi terzi e territori

Art. 231

Informazioni da inserire negli elenchi di paesi terzi e territori

In vigore dal 9 mar 2016
Informazioni da inserire negli elenchi di paesi terzi e territori La Commissione precisa le seguenti informazioni per ciascun paese terzo o territorio che figura negli elenchi di cui all', paragrafo 1: a) le specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione da tale paese terzo o territorio; b) se gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale precisati conformemente alla lettera a) possono entrare nell'Unione dall'intero territorio di tale paese terzo o territorio o solo da una o più zone o compartimenti dello stesso. c) le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate.
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