Art. 198

Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione

In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione In deroga all', paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a muovere animali di acquacoltura in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all', paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione che tali movimenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento di destinazione. Se tali movimenti devono essere effettuati in un altro Stato membro, l'autorità competente li autorizza solo se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, degli Stati membri di passaggio, hanno dato il loro consenso.
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Art. 198 Regolamento (UE) 2016/429 — Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione | Portale Normativo