Art. 197
Movimenti di animali di acquacoltura destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti di animali di acquacoltura destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c) a uno stabilimento di acquacoltura o per il rilascio in natura in uno Stato membro, o in una zona o un compartimento, che è stato dichiarato indenne da tali malattie elencate conformemente all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4, solo se gli animali in questione provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, che è stato dichiarato indenne da tali malattie.
2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per una o più delle malattieelencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c) a uno stabilimento di acquacoltura o per il rilascio in natura in uno Stato membro, o in una zona o un compartimento, sottoposto a un programma di eradicazione per una o più di tali malattie elencate conformemente all', paragrafi 1 o 2, solo se gli animali in questione provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento del medesimo, che sono stati dichiarati indenni da tali malattie elencate.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti o rilascio in natura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), a causa:
a)
delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali di acquacoltura interessati;
b)
del tipo di stabilimento di origine e di destinazione;
c)
dell'uso previsto degli animali di acquacoltura;
d)
del luogo di destinazione degli animali di acquacoltura;
e)
dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.
Storico versioni
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