Art. 178

Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato

In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato: a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all', paragrafo 1; b) trasferiscono animali di acquacoltura al o dal loro stabilimento in conformità alle prescrizioni previste all', paragrafo 1, e negli eventuali atti delegati adottati conformemente all', paragrafo 2, solo dopo che il loro stabilimento abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità all' o all'.
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Art. 178 Regolamento (UE) 2016/429 — Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato | Portale Normativo