Art. 183

Procedure per la concessione del riconoscimento da parte dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Procedure per la concessione del riconoscimento da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell', paragrafo 1, e degli . 2.   Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da un operatore a norma dell', paragrafo 1, e degli o 179, l'autorità competente effettua una visita in loco. 3.   L'autorità competente concede il riconoscimento purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'. 4.   Nel caso in cui uno stabilimento non soddisfi tutte le condizioni per il riconoscimento di cui all', l'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, sulla base della domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco di cui al paragrafo 2 del presente articolo, risulti che tale stabilimento soddisfa tutte le principali condizioni che offrono garanzie sufficienti che lo stabilimento non presenta un rischio significativo. 5.   L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, concede un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di concessione del riconoscimento condizionato, o dalla documentazione fornita dall'operatore entro tre mesi da tale data, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le condizioni per il riconoscimento di cui all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2. Se dalla visita in loco o dalla documentazione di cui al primo comma emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti ma che non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato è concesso per una durata che non supera, in totale, i sei mesi.
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Art. 183 Regolamento (UE) 2016/429 — Procedure per la concessione del riconoscimento da parte dell'autorità competente | Portale Normativo