Art. 177
Riconoscimento di gruppi di stabilimenti di acquacoltura da parte delleautorità competenti
In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento di gruppi di stabilimenti di acquacoltura da parte delleautorità competenti
L'autorità competente può rilasciare il riconoscimento di cui all', paragrafo 1, per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, purché gli stabilimenti di acquacoltura in questione soddisfino una delle seguenti condizioni:
a)
sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori di tale area svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di biosicurezza; tuttavia, qualsiasi stabilimento a terra o offshore per la ricezione, il trattamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura, il confezionamento e l'imballaggio di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (i cosiddetti «centri di spedizione»), qualsiasi stabilimento con vasche alimentate con acqua di mare pulita dove i molluschi bivalvi vivi sono sistemati per il tempo necessario a ridurre la contaminazione al fine di renderli idonei al consumo umano (i cosiddetti «centri di depurazione») e gli stabilimenti simili situati all'interno di tale area epidemiologicamente connessa devono essere riconosciuti singolarmente;
b)
sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore; e
i)
funzionano nel quadro di un sistema comune di biosicurezza; e
ii)
gli animali di acquacoltura di tali stabilimenti interessati formano parte della medesima unità epidemiologica.
Qualora sia concesso un riconoscimento unico per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, all'intero gruppo si applicano le norme di cui all' e agli articoli da 180 a 184 e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, le quali sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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