Art. 175
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione degli stabilimenti di acquacoltura come previsto all', paragrafo 1, compresi i termini entro i quali tali informazioni devono essere fornite.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione conformemente all' sulla base dei seguenti elementi:
a)
le categorie, le specie e il quantitativo (numero, volume o peso) di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura in questione e la capacità di tale stabilimento;
b)
i movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura.
3. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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