Art. 172

Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura 1.   Ai fini della registrazione dei rispettivi stabilimenti conformemente all', prima di iniziare l'attività gli operatori di stabilimenti di acquacoltura: a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento di acquacoltura sotto la loro responsabilità; b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo dell'operatore interessato; ii) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle sue strutture; iii) le specie, le categorie e le quantità (numero, volume o peso) di animali di acquacoltura che intendono detenere nello stabilimento di acquacoltura e la capacità dello stabilimento; iv) il tipo di stabilimento di acquacoltura; e v) ogni altro aspetto dello stabilimento utile per determinare il rischio che esso presenta. 2.   Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano in anticipo l'autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti di acquacoltura in questione in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b); b) all'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento di acquacoltura interessato. 3.   Gli stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti in conformità all', paragrafo 1, e all' non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Un operatore può chiedere che la registrazione di cui al paragrafo 1 riguardi un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, purché questi ultimi soddisfino una delle seguenti condizioni: a) sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori in tale area svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di biosicurezza; b) sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore, funzionano nel quadro di un sistema comune di biosicurezza e gli animali di acquacoltura degli stabilimenti interessati fanno parte di un'unica unità epidemiologica. Qualora una domanda di registrazione riguardi un gruppo di stabilimenti, le norme di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all', primo comma, lettera b), nonché le norme adottate ai sensi dell', che sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura, si applicano all'intero gruppo di stabilimenti di acquacoltura.
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Art. 172 Regolamento (UE) 2016/429 — Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura | Portale Normativo