Art. 169

Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale

In vigore dal 9 mar 2016
Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale 1.   Gli operatori: a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine in merito ai movimenti previsti di prodotti di origine animale quando le partite in questione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all', paragrafo 1; b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare i movimenti in questione all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2. 2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine, prima del movimento e, ove possibile, mediante il sistema TRACES, notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di prodotti di origine animale conformemente alle norme adottate ai sensi dei paragrafi 5 e 6. 3.   Per la gestione delle notifiche gli Stati membri si affidano a regioni designate conformemente all', paragrafo 3. 4.   L', paragrafo 4, si applica alla notifica dei movimenti di prodotti di origine animale da parte degli operatori. 5.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle informazioni necessarie per notificare i movimenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES. 6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardo: a) alle informazioni che devono essere comunicate dagli operatori all'autorità competente del loro Stato membro di origine relativamente ai movimenti di prodotti di origine animale fornite conformemente al paragrafo 1; b) alla notifica relativa ai movimenti di prodotti di origine animale che deve essere effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2; c) ai termini per: i) la comunicazione delle informazioni necessarie di cui al paragrafo 1 da parte dell'operatore interessato all'autorità competente dello Stato membro di origine; ii) la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale che deve essere effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Art. 169 Regolamento (UE) 2016/429 — Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale | Portale Normativo