Art. 3
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 9 mar 2016
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
1. Gli apparecchi sono messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, soddisfano il presente regolamento.
2. Gli accessori sono messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi al presente regolamento.
3. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti ritenuti eventualmente necessari affinché persone, animali domestici e proprietà siano protetti durante il normale uso degli apparecchi, purché quest'ultimi non debbano essere modificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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