Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«apparecchi», apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori;
2)
«accessori», i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio;
3)
«combustione», il processo in cui il carburante gassoso, reagendo con l'ossigeno, produce luce o calore;
4)
«lavaggio», l'intero processo di lavaggio, asciugatura e stiratura comprese;
5)
«cucinare», l'arte o la pratica di preparare o scaldare cibi destinati al consumo, utilizzando calore e impiegando un'ampia gamma di metodi;
6)
«carburante gassoso», qualsiasi carburante che alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta di 1 bar sia allo stato gassoso;
7)
«processo industriale», estrazione, crescita, raffinazione, trattamento, produzione, lavorazione o preparazione di materiali, piante, animali, prodotti di origine animale, prodotti alimentari o d'altro tipo, ai fini della loro utilizzazione commerciale;
8)
«impianti industriali», ogni luogo in cui l'attività principale svolta è un processo industriale, soggetto a determinate regolamentazioni nazionali in materia di salute e sicurezza;
9)
«famiglia di gas», un gruppo di carburanti gassosi aventi un analogo comportamento di combustione, collegati fra loro da una serie di indici di Wobbe;
10)
«gruppo di gas», una gamma definita di indici di Wobbe all'interno di quello della famiglia di gas in questione;
11)
«indice di Wobbe», un indicatore dell'intercambiabilità dei gas, usato per comparare l'output energetico della combustione di varie composizioni di gas in un apparecchio;
12)
«categoria di apparecchio», l'identificazione di famiglie e/o gruppi di gas che un apparecchio è destinato a bruciare alle condizioni di sicurezza e al livello di prestazioni desiderati, indicate dal marchio per la categoria di apparecchio;
13)
«efficienza energetica», il rapporto tra risultato in termini di prestazione (output) e immissione di energia (input);
14)
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un apparecchio o di un accessorio destinato a essere distribuito o usato nel mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
15)
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio o di un accessorio;
16)
«messa in servizio», il primo impiego di un apparecchio nell'Unione da parte dell'utente finale;
17)
«fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o un accessorio, o li ha progettati e fabbricati, e che li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o utilizza l'apparecchio a fini propri;
18)
«mandatario», una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;
19)
«importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette un apparecchio o un accessorio proveniente da un paese terzo sul mercato dell'Unione;
20)
«distributore», nella catena di fornitura, una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione del mercato un apparecchio o un accessorio;
21)
«operatori economici», il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
22)
«specifica tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un apparecchio o un accessorio devono soddisfare;
23)
«norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
24)
«accreditamento», l'accreditamento definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
25)
«organismo nazionale di accreditamento», l'organismo di accreditamento definito all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
26)
«valutazione della conformità», il processo con cui si verifica se i requisiti del presente regolamento relativi a un apparecchio o a un accessorio siano stati soddisfatti;
27)
«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, come tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
28)
«richiamo», un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un apparecchio che sia già stato messo a disposizione dell'utente finale o di un accessorio che è già stato messo a disposizione di un fabbricante di apparecchi;
29)
«ritiro», un provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio o un accessorio nella catena della fornitura;
30)
«normativa di armonizzazione dell'Unione», la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
31)
«marchio CE», un tipo di marchio con cui il fabbricante indica che l'apparecchio o l'accessorio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
Storico versioni
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