Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b)
è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell', paragrafo 1;
c)
è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
3. Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a)
all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b)
all'uso su aerei e ferrovie;
c)
a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.
4. Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.
5. Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell' della direttiva 2009/125/CE.
6. Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:426:oj#art-1