Art. 4
Relazione
In vigore dal 9 mar 2016
Relazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione e sull’attuazione del presente regolamento e del titolo IV dell’accordo e sul rispetto degli obblighi da esso sanciti.
2. La relazione comprende, fra l’altro, informazioni sull’applicazione del meccanismo antielusione.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Georgia.
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest’ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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