Art. 2

Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

In vigore dal 9 mar 2016
Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati 1.   Per le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II-C dell’accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all’articolo 27, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiungano il volume indicato nell’allegato II-C dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio di qualsiasi anno e in assenza di una valida giustificazione della Georgia, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Con tale atto la Commissione può decidere o di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati oppure di stabilire che tale sospensione non è appropriata. 2.   La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all’allegato II-C dell’accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.
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