Art. 4 · Relazione

Art. 4

Relazione

In vigore dal 9 mar 2016
Relazione 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione e sull’attuazione del presente regolamento e del titolo IV dell’accordo e sul rispetto degli obblighi da esso sanciti. 2.   La relazione comprende, fra l’altro, informazioni sull’applicazione del meccanismo antielusione. 3.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Georgia. 4.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest’ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento. 5.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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