Art. 9
Istituzione di misure di salvaguardia definitive
In vigore dal 9 mar 2016
Istituzione di misure di salvaguardia definitive
1. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione invita le autorità della Repubblica di Moldova a tenere consultazioni in conformità dell’articolo 160, paragrafo 2, dell’accordo. Se non si raggiunge una soluzione soddisfacente entro 30 giorni, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure di salvaguardia definitive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate in conformità dell’, la Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti ai fini della decisione.
Storico versioni
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