Art. 11

Riservatezza

In vigore dal 9 mar 2016
Riservatezza 1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Né le informazioni a carattere riservato né quelle fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, sono divulgate senza l’espresso consenso di chi le ha fornite. 3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Tuttavia se chi ha fornito le informazioni chiede che esse non siano rese pubbliche o divulgate, in versione integrale o sintetica, e tale richiesta è ingiustificata, le informazioni in questione possono non essere prese in considerazione. 4.   Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o ne è la fonte. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.
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