Art. 12

Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli transformati

In vigore dal 9 mar 2016
Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli transformati 1.   Per le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato XV-C all’accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all’articolo 148, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiungano il volume indicato nell’allegato XV-C dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio di qualsiasi anno e in assenza di una valida giustificazione da parte della Repubblica di Moldova, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento. Con tale atto la Commissione può decidere di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati oppure stabilire che tale sospensione non è appropriata. 2.   La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all’allegato XV-C dell’accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati. 3.   L’applicazione del meccanismo di cui al presente capo non pregiudica l’applicazione delle misure definite al capo II. Le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non sono tuttavia applicate contemporaneamente allo stesso prodotto o agli stessi prodotti.
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