Art. 8

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

In vigore dal 9 mar 2016
Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure 1.   Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di chiusura dell’inchiesta e dei procedimenti e pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 2.   Tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni riservate ai sensi dell’, la Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2016/400 — Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure | Portale Normativo