Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«prodotto»: una merce originaria dell’Unione o della Repubblica di Moldova; un prodotto oggetto di un’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o un loro sottosegmento, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione;
2)
«parti interessate»: le parti colpite dalle importazioni del prodotto in questione;
3)
«industria dell’Unione»: il complesso dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell’Unione, o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di tali prodotti, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell’Unione, l’industria dell’Unione è intesa in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
4)
«grave pregiudizio»: un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione;
5)
«minaccia di grave pregiudizio» alla situazione dell’industria dell’Unione: un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente;
6)
«periodo transitorio»: un periodo di dieci anni dal giorno di entrata in vigore dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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