Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «prodotto»: una merce originaria dell’Unione o della Repubblica di Moldova; un prodotto oggetto di un’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o un loro sottosegmento, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione; 2) «parti interessate»: le parti colpite dalle importazioni del prodotto in questione; 3) «industria dell’Unione»: il complesso dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell’Unione, o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di tali prodotti, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell’Unione, l’industria dell’Unione è intesa in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente; 4) «grave pregiudizio»: un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione; 5) «minaccia di grave pregiudizio» alla situazione dell’industria dell’Unione: un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente; 6) «periodo transitorio»: un periodo di dieci anni dal giorno di entrata in vigore dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:400:oj#art-2