Art. 8

Verifiche di frontiera sulle persone

In vigore dal 9 mar 2016
Verifiche di frontiera sulle persone 1.   L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo. Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. 2.   Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale. Tuttavia quando effettuano, in modo non sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica. Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE. 3.   All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue: a) La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi: i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto; ii) la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione; iii) la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri; iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti; v) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi; vi) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione. b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all' del regolamento (CE) n. 767/2008; c) a titolo di deroga, il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali quando: i) l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera; ii) sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e iii) è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali. Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii); d) La decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera c) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione; e) Ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera c), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera c), punto i); f) Le lettere c) e d) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere c) e d) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento; g) La verifica approfondita all’uscita comporta: i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera; ii) la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione; iii) se possibile, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri; h) in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare: i) l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido; tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all' del regolamento (CE) n. 767/2008; ii) l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri; iii) la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca; i) Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all' del regolamento (CE) n. 767/2008. 4.   Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico. 5.   Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica. Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera. 6.   Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE. 7.   Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II. 8.   In caso d'applicazione dell', paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
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