Art. 20

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

In vigore dal 9 mar 2016
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone 1.   Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone: a) capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i); b) piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio; c) marittimi; d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali; e) lavoratori transfrontalieri; f) minori; g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera; h) lavoratori off-shore. Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli e agli articoli da 8 a 14. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’.
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