Art. 20
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
In vigore dal 9 mar 2016
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
1. Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:
a)
capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);
b)
piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;
c)
marittimi;
d)
titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;
e)
lavoratori transfrontalieri;
f)
minori;
g)
servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;
h)
lavoratori off-shore.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli e agli articoli da 8 a 14.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’.
Storico versioni
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