Art. 39
Comunicazioni
In vigore dal 9 mar 2016
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dall', punto 16, lettera a) e quelli contemplati dall', punto 16, lettera b) e corredati di un facsimile per i permessi di cui all', punto 16, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile;
b)
l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
c)
gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
d)
l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
e)
il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri;
f)
le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all', paragrafo 2, lettera a);
g)
le statistiche di cui all', paragrafo 3.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.
Storico versioni
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