Art. 39

Comunicazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dall', punto 16, lettera a) e quelli contemplati dall', punto 16, lettera b) e corredati di un facsimile per i permessi di cui all', punto 16, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile; b) l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera; c) gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali; d) l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera; e) il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri; f) le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all', paragrafo 2, lettera a); g) le statistiche di cui all', paragrafo 3. 2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.
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