Art. 10
Allestimento di corsie separate e segnaletica
In vigore dal 9 mar 2016
Allestimento di corsie separate e segnaletica
1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’ alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.
2. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A («UE, SEE, CH») dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») e alla parte B2 («tutti i passaporti») dell’allegato III.
I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III del presente regolamento.
Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell’allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui al primo, secondo e terzo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.
3. Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C.
Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.
4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio.
Storico versioni
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