Art. 8
Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione
In vigore dal 8 mar 2016
Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione
Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli e soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;
b)
la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non eccede il 5 % dell'offerta iniziale;
c)
l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari;
d)
l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale;
e)
il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all';
f)
l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione.
Storico versioni
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