Art. 8 · Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Art. 8

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

In vigore dal 8 mar 2016
Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli e soddisfano le seguenti condizioni: a) la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta; b) la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non eccede il 5 % dell'offerta iniziale; c) l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari; d) l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale; e) il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'; f) l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione.
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