Art. 7

Condizioni relative al prezzo

In vigore dal 8 mar 2016
Condizioni relative al prezzo 1.   In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta. 2.   In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.
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