Art. 4

Restrizioni alla negoziazione

In vigore dal 8 mar 2016
Restrizioni alla negoziazione 1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non effettua le seguenti operazioni: a) la vendita di azioni proprie; b) la negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014; c) la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se: a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o b) il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni di negoziazione delle azioni proprie, quando la negoziazione di azioni proprie avviene sulla base di dette decisioni. 4.   Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, ivi comprese le decisioni di acquisizione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.
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