Art. 2

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

In vigore dal 8 mar 2016
Obblighi di comunicazione e di segnalazione 1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 prima dell'inizio della negoziazione nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni: a) la finalità del programma ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014; b) l'importo massimo in denaro allocato al programma; c) il numero massimo di azioni da acquistare; d) il periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione per il programma (di seguito «durata del programma»). L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate conformemente al primo comma. 2.   L'emittente pone in essere meccanismi che consentano di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e di registrazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione l'emittente segnala alle autorità competenti di ogni sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, in forma dettagliata e in forma aggregata. In forma aggregata sono indicati il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione. 3.   L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni sulle operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie di cui al paragrafo 2 da effettuarsi non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. L'emittente pubblica le operazioni segnalate anche sul suo sito web e tiene le informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico.
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