Art. 3

Condizioni relative alla negoziazione

In vigore dal 8 mar 2016
Condizioni relative alla negoziazione 1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie soddisfano le seguenti condizioni: a) le azioni sono acquistate dall'emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate; b) per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa; c) per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire. 2.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. 3.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Ai fini del primo comma, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso di uno dei seguenti periodi: a) il mese precedente il mese della comunicazione richiesta a norma dell', paragrafo 1; tale volume fisso è indicato nel programma di riacquisto di azioni proprie e si applica per la durata del programma; b) i 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma.
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