Art. 4

Durata residua minima

In vigore dal 1 mar 2016
Durata residua minima 1.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è: a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato; b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato. 2.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è: a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato; b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato. 3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di 5 anni e 3 mesi. 4.   Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all', paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.
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