Art. 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

In vigore dal 1 mar 2016
Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione 1.   In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal: a) 9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1; b) 9 agosto 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2; c) 9 febbraio 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 3; d) 9 maggio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4. Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal: a) 9 maggio 2019, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o b) la data più lontana tra le seguenti, nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1. La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni: a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria; b) la controparte stabilita nell'Unione è: i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria; c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012; d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi; e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:592:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo