Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 feb 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1)   «periodo di rinvio»: un periodo fino a sei mesi; (2)   «funzione»: una serie strutturata di attività, servizi od operazioni forniti dall'ente o dal gruppo a terzi, indipendentemente dall'organizzazione interna dell'ente; (3)   «linea di business»: una serie strutturata di attività, processi od operazioni sviluppati dall'ente o dal gruppo per terzi, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.
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