Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 feb 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «periodo di rinvio»: un periodo fino a sei mesi;
(2) «funzione»: una serie strutturata di attività, servizi od operazioni forniti dall'ente o dal gruppo a terzi, indipendentemente dall'organizzazione interna dell'ente;
(3) «linea di business»: una serie strutturata di attività, processi od operazioni sviluppati dall'ente o dal gruppo per terzi, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:778:oj#art-2