Art. 3
Rinvio dei contributi straordinari ex post
In vigore dal 2 feb 2016
Rinvio dei contributi straordinari ex post
1. Il rinvio del pagamento dei contributi ex post di cui all'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE può essere concesso dall'autorità di risoluzione su richiesta di un ente. L'ente fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione per effettuare la valutazione dell'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla propria posizione finanziaria. L'autorità di risoluzione tiene conto di tutte le informazioni di cui dispongono le autorità nazionali competenti per stabilire se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3.
2. Nel determinare se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio, l'autorità di risoluzione valuta l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente. Se l'ente fa parte di un gruppo, la valutazione riguarda anche l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità del gruppo nel suo insieme.
3. L'autorità di risoluzione può rinviare il pagamento dei contributi straordinari ex post se giunge alla conclusione che il pagamento provoca una delle seguenti conseguenze:
a)
la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlameno europeo e del Consiglio (2);
b)
la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito dell'ente in materia di copertura minima della liquidità stabilito all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e specificato all' del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3);
c)
la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito specifico dell'ente in materia di liquidità stabilito all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
4. L'autorità di risoluzione limita il periodo di rinvio al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del suo gruppo. L'autorità di risoluzione controlla regolarmente se le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3 continuano a sussistere durante il periodo di rinvio.
5. Su richiesta dell'ente, l'autorità di risoluzione può prorogare il periodo di rinvio se stabilisce che continuano a sussistere le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3. La proroga non può superare i 6 mesi.
Storico versioni
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