Art. 3

Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri

In vigore dal 29 gen 2016
Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri 1.   Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all' del presente regolamento, la Commissione valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all', la Commissione può concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza. 2.   Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può: a) chiedere per iscritto allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari; oppure b) chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero. Se la Commissione sceglie l'opzione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i paragrafi da 5 a 8. 3.   Se la Commissione non agisce a norma del paragrafo 2, ed entro il termine stabilito nel medesimo paragrafo, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione. 4.   Il termine di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode. 5.   Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a norma del paragrafo 2. 6.   Se lo Stato membro non fornisce le ulteriori informazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili. 7.   Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione. 8.   Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 7, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione. Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.
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