Art. 1
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
In vigore dal 29 gen 2016
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
1. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.
2. L'autorità di certificazione trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente al periodo contabile precedente. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1o marzo.
Storico versioni
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