Art. 4
Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo dei fondi
In vigore dal 29 gen 2016
Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo dei fondi
Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.
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