Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 22 gen 2016
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (19); b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen; d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 53° 30′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 15° 00′ O; e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 43° 00′ N 8° 00′ O, — 43° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 42° 00′ N 8° 00′ O; f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 42° 00′ N 8° 00′ O, — 42° 00′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 10° 00′ O, — 38° 30′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 9° 00′ O, — 40° 00′ N 8° 00′ O; g) «Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa a est della longitudine 7° 23′ 48″ O; h) «zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (22); k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (23); l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) la zona geografica specificata nell', lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (24); m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali) la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (25); n) «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano) la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (26); o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale) la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (27) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (28); q) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering; r) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: — longitudine 150° O, — longitudine 130° O, — latitudine 4° S, — latitudine 50° S.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:72:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo