Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 gen 2016
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)
pescherecci dell'Unione;
b)
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Storico versioni
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