Art. 1
Oggetto
In vigore dal 22 gen 2016
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2016 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2017;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli e all'allegato IIE;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)
le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all' per i periodi del 2016 e del 2017 indicati in tale disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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