Art. 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 22 gen 2016
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I. 2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro: a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; b) consentono: i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2016 in poi; ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca. 3.   Entro il 15 marzo 2016 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) i TAC adottati; b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC; c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/72 — TAC stabiliti dagli Stati membri | Portale Normativo