Art. 22
Formulari per le domande e le autorizzazioni riguardanti i regimi speciali
In vigore dal 17 dic 2015
Formulari per le domande e le autorizzazioni riguardanti i regimi speciali
1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice che non sia basata su una dichiarazione doganale e che sia presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato 12 del presente regolamento.
2. Se le autorità doganali competenti per decidere in merito alla domanda di cui al paragrafo 1 decidono di concedere l'autorizzazione, utilizzano il formulario di cui all'allegato 12.
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