Art. 20
Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato
In vigore dal 17 dic 2015
Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato
Fino alle rispettive date di introduzione dell'ICC e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorità doganale competente a prendere una decisione può respingere le domande di sdoganamento centralizzato se l'autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.
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