Art. 20

Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato

In vigore dal 17 dic 2015
Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato Fino alle rispettive date di introduzione dell'ICC e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorità doganale competente a prendere una decisione può respingere le domande di sdoganamento centralizzato se l'autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 2016/341 — Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato | Portale Normativo