Art. 21

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

In vigore dal 17 dic 2015
Iscrizione nelle scritture del dichiarante 1.   Fino alle rispettive date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione, tranne nel caso dell'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice. 2.   Fino alla data di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per il vincolo delle merci al regime di esportazione o di riesportazione le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione della notifica di presentazione con una dichiarazione, anche semplificata.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2016/341 — Iscrizione nelle scritture del dichiarante | Portale Normativo