Art. 4

Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali

In vigore dal 15 dic 2015
Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali 1.   Fatta salva la parte II, titolo II, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la decisione sul riconoscimento dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori spetta allo Stato membro in cui tale organizzazione o associazione conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile ovvero, per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede. 2.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione o associazione per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione di produttori transnazionale, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1. 4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2016/232 — Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali | Portale Normativo