Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a)
«organizzazione di produttori transnazionale», un'organizzazione di produttori le cui aziende sono situate in più di uno Stato membro;
b)
«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;
c)
«organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:232:oj#art-2