Art. 3
Esternalizzazione
In vigore dal 15 dic 2015
Esternalizzazione
1. I settori in cui gli Stati membri possono consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencati all', paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Le organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che esternalizzano una parte delle loro attività concludono per iscritto un accordo commerciale per garantire che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori conservi il controllo e la supervisione dell'attività svolta.
Storico versioni
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